BEVANDE ALCOLICHE

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La legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge 125 del 30 marzo 2001) stabilisce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero perla sicurezza,l’incolumità o la salute dei terzi. Le attività svolte nei comparti dell’edilizia e delle costruzioni rientrano in tale categoria; conseguentemente per i lavoratori interessati,oltre al divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, vi è l’obbligo di sottoporsi a visite mediche, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza.nnSi riporta di seguito uno stralcio dell’Allegato 1 del Provvedimento 16 marzo 2006 contenente l’elenco delle attività di cui sopra:  nn• attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi come ad esempio l’attività di fuochino;nn• sovrintendenti ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori o polveri tossici, asfissianti, infiammabili oppure esplosivi;nn• mansioni inerenti alcune attività di trasporto come ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;nn• manovratori di apparecchi di sollevamento, con l’esclusione di carri ponte con pulsantiera a terra;nn• addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;nn• lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza. E’ inoltre vietato fare uso di bevande alcoliche per gli addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa. I controlli alcoli metrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza.

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