AUTOCERTIFICAZIONE DELL’EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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I datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori possono autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (decreto non ancora emanato alla data della presente pubblicazione),e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012. L’autocertificazione è comunque sconsigliabile per le evidenti difficoltà, in assenza di un documento organico, di dimostrare l’avvenuta valutazione di tutti i rischi, per la necessità di produrre comunque della documentazione di attestazione relativa a particolari rischi (come il rumore o gli agenti cancerogeni) e per la difficoltà di organizzare correttamente le misure di prevenzione e protezione necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’autocertificazione deve essere inoltrata al RLS, perché ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 egli deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi. 

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