Sorveglianza sanitaria

rn In base al D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui le esposizioni non siano sporadiche e di debole intensità e/o qualora risulti dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, si applicano le disposizione relative alla sorveglianza sanitaria (art. 259). Tale articolo stabilisce che i lavoratori Leggi di piùSorveglianza sanitaria[…]

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Misure di prevenzione e protezione

rn Per l’esecuzione dei lavori che possono comportare un’esposizione ad amianto è indispensabile applicare le misure tecniche, organizzative e procedurali (ad esempio, il trattamento delle superfici delle lastre di copertura in cemento-amianto costituisce una misura tecnica di prevenzione per la loro rimozione e smaltimento) al fine di contenere e ridurre la dispersione delle fibre. I Leggi di piùMisure di prevenzione e protezione[…]

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Valutazione del rischio

rn Il criterio più importante per valutare il rischio di inalazione di fibre di amianto è rappresentato dalla friabilità dei materiali:   nn• si definiscono friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere, mediante la semplice pressione delle dita; i materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna Leggi di piùValutazione del rischio[…]

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Amianto

rn Le attività che possono comportare un’esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché bonifica delle aree interessate, sono disciplinate dal Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Per precauzione, se esiste il dubbio di presenza di amianto Leggi di piùAmianto[…]

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Sorveglianza sanitaria

rn Nei confronti dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni/mutageni ha evidenziato un rischio per la salute il medico competente deve:  nn• attivare la sorveglianza sanitaria in base alle indicazioni di cui all’art. 242 del D.Lgs. 81/2008;nn• iscrivere tali lavoratori nel registro di esposizione secondo quanto previsto dall’art. 243;nn• istituire Leggi di piùSorveglianza sanitaria[…]

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ALLEGATO XLII

rn 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. nn2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. nn3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. nn4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool Leggi di piùALLEGATO XLII[…]

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Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

rn Per la valutazione del rischio è fondamentale riferirsi all’etichettatura delle sostanze o dei prodotti utilizzati e all’analisi delle relative schede di sicurezza. Le frasi di rischio riportate sull’etichettatura e nella scheda di sicurezza associate alla cancerogenicità delle sostanze o dei preparati sono:  nn• R 45 “Può causare il cancro”;nn• R 49 “Può causare il Leggi di piùValutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione[…]

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Sostituzione e riduzione

rn Considerata l’elevata pericolosità per la salute degli agenti cancerogeni/mutageni appare evidente che il datore di lavoro deve fare di tutto affinché, in via prioritaria, non siano utilizzati questi prodotti o sostanze o, se ciò è inevitabile, ne sia ridotto l’impiego. Il principio fondamentale di sostituzione e riduzione è richiamato all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008 Leggi di piùSostituzione e riduzione[…]

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Agenti cancerogeni/mutageni

rn Per quanto riguarda il rischio cancerogeno/mutageno, valgono le stesse indicazioni riportate nel capitolo 10 in merito ai seguenti aspetti:   nn• classificazione ed etichettatura; nn• scheda informativa in materia di sicurezza; nn• caratteristiche degli agenti; nn• identificazione del pericolo; nn• tipo di esposizione al rischio.   nnLe attività in cui i lavoratori sono o Leggi di piùAgenti cancerogeni/mutageni[…]

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Calzature

rn Le calzature di protezione dagli agenti chimici servono a impedire che tali agenti, presenti nei piani di calpestio, possano entrare in contatto con i piedi e le gambe dell’utilizzatore. Le calzature sono state citate nella sezione “Indumenti di protezione” (in particolare tra gli indumenti per la protezione localizzata) nella quale molte indicazioni riguardano anche Leggi di piùCalzature[…]

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