Attività formativa di 1° livello

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E’ l’attività formativa, che comprende ove previsto l’addestramento, indirizzata ai lavoratori e ai capi squadra (esclusi i responsabili e gli assistenti), e riguarda:  nn• la preparazione di base sulla sicurezza (ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008);nn•l’attività specifica dell’impresa, in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, compresa l’eventuale informazione/formazione relativa alle atmosfere esplosive;nn• la segnaletica di sicurezza utilizzata;nn• le situazioni specifiche di cantiere, che comprendono i rischi e le misure di prevenzione da adottare contenute nel PSC, nel POS o PSS (esclusi gli addetti di officine, magazzini e uffici i quali dovranno ricevere la formazione relativa ai loro ambienti di lavoro e alle loro attività).   L’addestramento è obbligatorio per quanto riguarda:  nn• le corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi;nn• l’uso di agenti chimici pericolosi con il supporto di informazioni scritte, se giustificato dalla natura e dal grado di rischio.nnLa formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:  nna) della costituzione/inizio del rapporto di lavoro;nnb) del trasferimento o cambiamento di mansioni;nnc) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi.nnUn esempio di informazione e formazione specifica è quella relativa al rischio rumore che è obbligatoria a partire da esposizioni giornaliere o settimanali (LEX,8h o LEX, W ) uguali a 80 dB(A) e deve riguardare l’uso delle attrezzature e dei DPI dell’udito.nnLa formazione di 1° livello è aggiornata alle situazioni specifiche di ogni cantiere e,comunque, in generale è ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi. 

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