ARTICOLO 7

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Articolo 7nn1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l’identificazione delle responsabilita’ e la rintracciabilita’ delle azioni per la scelta, l’immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l’uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.nnnn2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni all’azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.nnnn3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa puo’ essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell’azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

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