ARTICOLO 6

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Articolo 6nn1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attivita’ lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull’uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresi’ il fine di consentire l’acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione e’ organizzato in via preventiva rispetto all’impiego del predetto personale.nnnn2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed e’ svolto da personale medico nonche’, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell’ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell’allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.nnnn3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purche’ la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all’allegato 1.

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