ARTICOLO 5

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Articolo 5nn1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalita’ di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell’allegato III che fa parte integrante del presente decreto.nnnn2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale dinnidoneita’ alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L’idoneita’ deve essere riferita alle effettive mansioni cui e’ destinato il personale di cui al comma precedente.nnnn3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all’allegato III e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all’allegato I.

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