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Articolo 4nn1. I lavori sotto tensione di cui all’art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:nnnna) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;nnnnb) l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI),quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;nnnnc) l’esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell’azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6;nnnnd) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7;nnnne) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
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