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Articolo 3nn1. Ai fini del presente regolamento si intende per:nnnna) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;nnnnb) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l’infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attivita’ proprie dell’esercizioferroviario nonche’ gli impianti degli operatori ferroviari,strettamente connessi all’infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all’esercizio ferroviario;nnnnc) attivita’ lavorativa in ambito ferroviario: ogni attivita’ lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario,nnpurche’ sia svolta in ambito ferroviario;nnnnd) attivita’ lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato:nnogni attivita’ lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unita’ produttive, ove nonnnesistono posti permanenti di pronto soccorso.nnRientrano in tale fattispecie le attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.
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