Articolo 3

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Articolo 3nn1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all’art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita’ e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.nnnn2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e’ equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita’ specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche’ sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.nn3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e’ tenuto all’osservanza deglinnobblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.nn

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