ARTICOLO 2

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Articolo 2nn1. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all’attivita’ lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall’articolo 3.nn2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.nn3. Le aziende o unita’ produttive di cui all’articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all’interno della sede aziendale o unita’ produttiva.

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