ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

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Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.nnInoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.nnFormazione GeneralennCon riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.nnContenuti:nnconcetti di rischio,nndanno,nnprevenzione,nnprotezione,nnorganizzazione della prevenzione aziendale,nndiritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,nnorgani di vigilanza, controllo e assistenza.nnDurata Minima:nn4 ore per tutti i settori.nnFormazione SpecificannCon riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.nnTali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.nnInfine, tale formazione e’ soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.nnContenuti:nnRischi infortuni,nnMeccanici generali,nnElettrici generali,nnMacchine,nnAttrezzature,nnCadute dall’alto,nnRischi da esplosione,nnRischi chimici,nnNebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,nnEtichettatura,nnRischi cancerogeni,nnRischi biologici,nnRischi fisici,nnRumore,nnVibrazione,nnRadiazioni,nnMicroclima e illuminazione,nnVideoterminali,nnDPI Organizzazione del lavoro,nnAmbienti di lavoro,nnStress lavoro-correlato,nnMovimentazione manuale carichi,nnMovimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),nnSegnaletica,nnEmergenze,nnLe procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischionnspecifico,nnProcedure esodo e incendi,nnProcedure organizzative per il primo soccorso,nnIncidenti e infortuni mancati,nnAltri Rischi.nnDurata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):nn4 ore per i settori della classe di rischio basso;nn8 ore per i settori della classe di rischio medio;nn12 ore per i settori della classe di rischio alto.nnLa trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificita’ del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attivita’ svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. nnIl percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entita’ dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.nnIl numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, cosi’ come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.nnDeve essere garantita la maggiore omogeneita’ possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento alnnsettore di appartenenza.nnDurata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:nn4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 orenn4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 orenn4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 orennCondizioni particolarinnI lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.nnPer il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, e’ riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. nnI soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.nnCostituisce altresi’ credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

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