AMIANTO

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L’esposizione a fibre di amianto (asbesto) aerodisperse, oltre a diverse patologie tumorali, può provocare l’asbestosi, una fibrosi polmonare. I lavoratori devono essere assicurati obbligatoriamente per questa malattia professionale ai sensi dell’art. 144 del DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), qualora il rischio sia accertato. Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che operano nell’ambito di lavorazioni quali:   manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.   Inoltre devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che operano in presenza di amianto durante i lavori di escavazione (ad esempio gallerie). I lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione. La sorveglianza sanitaria deve essere ripetuta a intervalli non superiori a tre anni o secondo il parere del medico competente. Non è necessario attivare la sorveglianza sanitaria qualora dalla valutazione dei rischi emerga chiaramente che non è superato il valore limite (0,1 fibre/cm3) durante le attività con esposizioni sporadiche quali:   a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Tuttavia per i lavoratori esposti sporadicamente durante le attività succitate la sorveglianza sanitaria può essere disposta dal medico competente o dall’organo di vigilanza.

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