Agenti cancerogeni/mutageni

rn

Per quanto riguarda il rischio cancerogeno/mutageno, valgono le stesse indicazioni riportate nel capitolo 10 in merito ai seguenti aspetti:   nn• classificazione ed etichettatura; nn• scheda informativa in materia di sicurezza; nn• caratteristiche degli agenti; nn• identificazione del pericolo; nn• tipo di esposizione al rischio.   nnLe attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sono disciplinate dal Capo III “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” del Titolo IX“Sostanze pericolose” del D.Lgs. 81/2008, che definisce:   nn• agenti cancerogeni quelli elencati all’Allegato XLII (ad esempio, lavori che espongono agli IPA) e quelli classificati in classe 1 e 2 dai decreti legislativi 52/1997 e 65/2003; nn• agenti mutageni quelli classificati in classe 1 e 2 dai decreti legislativi 52/1997 e 65/2003. nnPer definizione, ai sensi del D.Lgs. 52/1997 (sostanze) e del D.Lgs. 65/2003 (preparati), si intende per: nn• agenti cancerogeni, le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri relativi alla classificazione quali categorie 1 o 2 e che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne il rischio di insorgenza; nn• agenti mutageni, le sostanze ed i preparati che rispondono ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2 e che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo,possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne il rischio di insorgenza. nnQuesto concetto di classificazione è ripreso nel D.Lgs. 81/2008, che riporta, inoltre, che si ha un agente cancerogeno o mutageno quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogeno o mutageno 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche”. 

rn