Nota informativa del fabbricante

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La nota informativa è un requisito essenziale di sicurezza e salute, che deve possedere ogni DPI (Allegato II del D.Lgs. 475/1992).nnLa nota informativa deve essere consegnata dal fabbricante insieme ai DPI immessi sul mercato;nnessa contiene le informazioni utili alla gestione corretta del DPI e in particolare:  nna) nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea;nnb) istruzioni di deposito, d’impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione.  nnI prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione, che non devono avere, nell’ambito delle loro modalità di uso, alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;nnc) prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;nnd) accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;nne) classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;nnf) data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;nng) tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;nnh) significato della marcatura;nni) riferimenti delle direttive applicate (se del caso);nnj) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.nnLa nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.  nnObblighi del datore di lavoro e dei lavoratori  nnIl datore di lavoro deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla norma che sono sinteticamente ricordati di seguito (art. 77 D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro deve:  nn• effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;nn• individuare e fornire DPI adeguati ai lavoratori e conformi alla norma (art. 76 D.Lgs. 81/2008);nn• aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;nn• mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene;nn• fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;nn• destinare ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;nn• informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;nn• rendere disponibile nell’azienda o unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;nn• stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;nn• assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI, che è comunque indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.nnAi sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori:nn• devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;nn• utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento quando organizzato ed espletato;nn• provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;nn• non apportano modifiche ai DPI di propria iniziativa;nn• seguono, al termine dell’utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;nn• segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

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