Sintesi operativa

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Per adempiere a quanto disposto dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi si suggerisce la seguente procedura:  nn1. raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto; nn2. eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione dell’agente pericoloso con un altro non pericoloso o meno pericoloso; nn3 identificazione dei pericoli e individuazione dei soggetti esposti, con l’uso della “scheda raccolta dati agenti chimici” (tabella n. 2); nn4. valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, in collaborazione con il medico competente, consultando preventivamente il RLS/RLST, attraverso la compilazione della“scheda di valutazione preliminare del rischio chimico” (tabella n. 3); nn5. trasposizione dell’esito della valutazione nell’apposita sezione del DVR con l’uso della “tabella di valutazione del rischio agenti chimici” (tabella n. 17 del modello di DVR);   nn6. applicazione delle misure di prevenzione e protezione (da riportare nel DVR) secondo le indicazioni riportate al precedente paragrafo 10.8.; nn7. informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti(art. 227 D.Lgs. 81/2008). nnSi ricorda che le voci relative al rischio chimico, riportate nel capitolo n. 4 “La valutazione dei rischi” e nel capitolo n. 7 “Le schede di gruppo omogeneo” del presente manuale, sono le seguenti: nn• polveri, fibre; nn• fumi; nn• nebbie; nn• getti, schizzi; nn• gas, vapori; nn• calore e fiamme (con questa voce si considera anche il rischio esplosione).   nnQueste voci sono da utilizzare nella redazione delle “schede bibliografiche di riferimento” e delle SGO. Qualora il datore di lavoro lo ritenga necessario, può effettuare la valutazione del rischio chimico con altri modelli o algoritmi reperibili gratuitamente o presenti sul mercato.

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