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Per adempiere a quanto disposto dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi si suggerisce la seguente procedura:  nn1. raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto; nn2. eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione dell’agente pericoloso con un altro non pericoloso o meno pericoloso; nn3 identificazione dei pericoli e individuazione dei soggetti esposti, con l’uso della “scheda raccolta dati agenti chimici†(tabella n. 2); nn4. valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, in collaborazione con il medico competente, consultando preventivamente il RLS/RLST, attraverso la compilazione della“scheda di valutazione preliminare del rischio chimico†(tabella n. 3); nn5. trasposizione dell’esito della valutazione nell’apposita sezione del DVR con l’uso della “tabella di valutazione del rischio agenti chimici†(tabella n. 17 del modello di DVR);  nn6. applicazione delle misure di prevenzione e protezione (da riportare nel DVR) secondo le indicazioni riportate al precedente paragrafo 10.8.; nn7. informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti(art. 227 D.Lgs. 81/2008). nnSi ricorda che le voci relative al rischio chimico, riportate nel capitolo n. 4 “La valutazione dei rischi†e nel capitolo n. 7 “Le schede di gruppo omogeneo†del presente manuale, sono le seguenti: nn• polveri, fibre; nn• fumi; nn• nebbie; nn• getti, schizzi; nn• gas, vapori; nn• calore e fiamme (con questa voce si considera anche il rischio esplosione).  nnQueste voci sono da utilizzare nella redazione delle “schede bibliografiche di riferimento†e delle SGO. Qualora il datore di lavoro lo ritenga necessario, può effettuare la valutazione del rischio chimico con altri modelli o algoritmi reperibili gratuitamente o presenti sul mercato.
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