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Per la stima del rischio da agenti chimici è possibile seguire il procedimento di valutazione illustrato ai paragrafi 10.7.1. e 10.7.2. elaborato nell’intento di fornire uno strumento facilmente utilizzabile. Per quanto riguarda il rischio per la salute (paragrafo 10.7.1.), il percorso valutativo suggerito deriva dal “Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico – D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25â€, scaricabile dal sito internet http://www.regione.piemonte.it,supportato da una versione informatizzata (“InfoRISKâ€) e utilizzabile anche se realizzato ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2005, n. 25; per quanto riguarda il rischio per la sicurezza (paragrafo 10.7.2.) l’elaborazione del procedimento di seguito illustrato si è ispirata al “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese†contenuto nella pubblicazione “La valutazione del rischio chimico†(vedere voce n. 3 della bibliografia). Il modello di valutazione qui presentato, non è applicabile agli agenti cancerogeni – mutageni e all’amianto: la valutazione di tali rischi deve essere eseguita secondo la norma e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle appendici 10.A e 10.B di questo capitolo. La “scheda di valutazione preliminareâ€, di seguito riportata e disponibile in formato “.xls†nel CD-ROM in dotazione al presente manuale, consente di effettuare una prima “stima†del rischio chimico, secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 10.7.1. e 10.7.2.. E’ opportuno che tale scheda sia allegata al DVR e al POS o PSS (per POS e PSS solo nel caso di nuove valutazioni).  La scheda consente una valutazione preliminare del rischio chimico in base alle frasi di rischio (con il termine “frasi di rischio†si intendono le singole frasi R e le combinazioni di frasi R) associate agli agenti chimici a cui il lavoratore è esposto. nnTale scheda è suddivisa in due parti:  nna) la prima parte è relativa all’“ANALISI DELL’ESPOSIZIONE†e prevede di:  nn1. elencare le singole lavorazioni svolte dal lavoratore (gruppo omogeneo); nn2. individuare per ogni lavorazione gli agenti chimici cui il lavoratore è esposto (ossia le sostanze, i prodotti e i preparati utilizzati, prodotti dalle lavorazioni o presenti in natura); nn3. individuare per ogni agente chimico i tempi di esposizione settimanale del gruppo omogeneo e le quantità di agente chimico cui tale gruppo omogeneo è esposto settimanalmente. nnb) la seconda parte è relativa alla “VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE†e prevede di effettuare la stima del rischio chimico relativo alla salute e relativo alla sicurezza secondo le istruzioni di seguito riportate:  nn1. elencare una sola volta, qualora presenti, agenti chimici uguali e ripetuti in lavorazioni diverse, sommando le quantità e i tempi di esposizione; nn2. eseguire, per ogni agente chimico elencato, la stima del rischio per la salute (con l’utilizzo dei fattori G, E* e D seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 10.7.1.); nn3. eseguire, per ogni agente chimico elencato, la stima del rischio per la sicurezza (seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo 10.7.2.).  nnSi precisa inoltre che:  nn• oltre alla scheda di sicurezza può anche essere utilizzata la Classificazione ufficiale CE; nn• qualora la sostanza ritenuta pericolosa non sia dotata di scheda di sicurezza (ad esempio,la polvere di terra) la o le frasi di rischio devono essere attribuite dal valutatore in base alle conoscenze acquisite dalle eventuali possibili indagini effettuate e con l’aiuto del medico competente. nnIndipendentemente dalla stima del rischio per la salute, il modello valutativo proposto non prevede la possibilità di considerare un “rischio irrilevante per la salute†in caso di:  nn• esposizioni ad agenti sensibilizzanti (frasi di rischio R42, R43, R42/43); nn• presenza di patologie professionali.
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