In attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, la valutazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è effettuata dal datore di lavoro.

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In ogni caso bisogna mettere in atto misure preventive tali che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi siano eliminati o ridotti al minimo. L’applicazione di queste misure (“misure generali per la prevenzione dei rischi”, art. 224 D.Lgs. 81/2008) è sempre obbligatoria ed è opportuno che eventuali misurazioni ambientali siano effettuate dopo tale applicazione.nnSe la valutazione dei rischi evidenzia che le soglie “basso” e “irrilevante” sono superate, anche singolarmente, scatta l’applicazione dei seguenti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008:  nn• le “Misure specifiche di protezione e prevenzione” (art. 225);nn• le “Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze” (art. 226);nn• la “Sorveglianza sanitaria” (art. 229);nn• l’istituzione delle “Cartelle sanitarie e di rischio” (art. 230).  nnE’ consigliabile un accertamento preventivo delle condizioni di salute dei lavoratori per evidenziare eventuali gruppi di persone ipersensibili da sottoporre a controlli periodici, anche in presenza di un rischio definito “irrilevante per la salute”. Il datore di lavoro, inoltre, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, periodicamente e quando mutano le condizioni che possono influire sulle esposizioni dei lavoratori, provvede a effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai VLE. I risultati delle misurazioni dovranno essere resi noti ai RLS e portati all’attenzione del medico competente che abbia precedentemente richiesto o confermato l’opportunità di eseguire tali misurazioni. La valutazione del rischio può includere la giustificazione: “la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”. E’ opportuno aggiornare periodicamente la valutazione del rischio ed è comunque necessario farlo in occasione di mutamenti del processo produttivo e quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la comparsa di sintomi evidenti riconducibili all’esposizione al rischio ne mostrino la  necessità. La valutazione del rischio può essere effettuata utilizzando i modelli per la stima del rischio sviluppati da fonti autorevoli, per l’uso dei quali è necessaria un’adeguata competenza. Qualora l’esito della “stima” del rischio si attesti al di sopra di “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è necessario ricorrere, quando tecnicamente possibile e quando risulti utile alla valutazione, a misurazioni ambientali o personali, sentito anche il parere del medico competente. Qualunque sia il modello adottato per la valutazione del rischio occorre ricordare che, secondo la metodologia redazionale proposta in questa pubblicazione, l’I.A. relativo a un rischio “non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” deve essere assegnato, nella scala da 0 a 5, pari o superiore a 3, perché a partire da tale valore deve essere attivata la sorveglianza sanitaria, nonché la formazione specifica e l’adozione di appropriati DPI.

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