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I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione (2,5 m/s2 per il sistema manobraccio e 0,5 m/s2 per il corpo intero) devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La periodicità è annuale se non diversamente disposta dal medico competente; la motivazione dell’eventuale diversa periodicità deve essere riportata nel DVR. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può predisporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando,secondo il medico competente, si verifica una o più delle condizioni del comma 2 dell’art.204 del D.Lgs. 81/2008, che recita:nn“I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o a effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la saluteâ€. 
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