rn
Dal 1 gennaio 2009 la valutazione del rischio vibrazioni, che in passato doveva essere fatta ai sensi dell’abrogato d.lgs. 187/2005, deve essere eseguita secondo il d.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroâ€. Il rischio vibrazioni deve essere valutato in base alla parte del corpo che subisce tale fenomeno fisico: si hanno dunque esposizioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero. La valutazione del rischio derivante da vibrazioni, consiste nella determinazione del livello di esposizione cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni. Il decreto prevede i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione, superati i quali deve scattare l’“azioneâ€, cioè l’attivazione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione, compresa la sorveglianza sanitaria. I valori d’azione e limite sono espressi come esposizioni ponderate nel tempo. L’unità di tempo da considerare è la giornata lavorativa di otto ore, con la massima esposizione ricorrente. I valori d’azione e limite sono riportati nella tabella seguente. L’art. 205 del d.lgs. 81/2008 prevede la possibilità di richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente una deroga rinnovabile, al rispetto dei valori limite. La deroga può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni, se:  nn1. il valore dell’esposizione, calcolato su un periodo di 40 ore, risulta inferiore al valore limite di esposizione;nn2. il datore di lavoro può dimostrare che i rischi per la salute risultano inferiori a quelli derivanti da un’esposizione corrispondente al valore limite;nn3. è intensificata la sorveglianza sanitaria.nnPer dimostrare il livello di rischio è necessario il contributo del medico competente.nnIl decreto prevede il rispetto anche dei seguenti valori limite relativi ai periodi brevi di esposizione: nn• sistema mano-braccio, 20 m/s2;nn• corpo intero, 1,5 m/s2.  nnIn attesa di ulteriori chiarimenti, l’interpretazione del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome riportata nel documento del 10 luglio 2008 è la seguente: Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi†si debba intendere un valore aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno un minuto per HAV e almeno tre minuti per WBV.†Con la sigla HAV s’intende l’esposizione alle vibrazioni del sistema mano braccio, mentre per WBV s’intende l’esposizione alle vibrazioni di tutto il corpo. Secondo questa interpretazione, per verificare il rispetto dei valori limite relativi ai periodi brevi, non è necessario effettuare dei calcoli, ma occorre controllare il livello di accelerazione di ogni strumento vibrante. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni entra in vigore il 6 luglio 2010. 
rn