Misure di prevenzione e protezione

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Il datore di lavoro elimina il rischio rumore alla fonte o lo riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori d’azione [LEX = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C)] sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, mediante le misure indicate nell’art. 192 del D.Lgs. 81/2008, che dice:   a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro; e) adozione di misure tecniche per il contenimento:   1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;   f) programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.   Le caratteristiche spettrali del rumore delle sorgenti possono essere necessarie per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rumore alla fonte e alla scelta dei DPI dell’udito.  nnPer il comparto edile si ritiene utile richiamare le principali misure di prevenzione:  nn• acquisto delle macchine meno rumorose disponibili sul mercato (mediante la valutazione dei livelli sonori riportati nei documenti di certificazione e/o nelle banche dati);nn• realizzazione della manutenzione periodica delle macchine;nn• riduzione del rumore attraverso adeguati sistemi organizzativi e adozione di procedure di lavoro meno rumorose;nn• riduzione dell’esposizione indiretta (nessun addetto deve operare “inutilmente” in prossimità di lavorazioni o macchine rumorose);nn• allontanamento, quando possibile, delle lavorazioni molto rumorose in campo aperto;nn• ubicazione delle macchine più rumorose in campo aperto o loro segregazione;nn• adozione di efficaci dispositivi di protezione individuali per l’udito;nn• informazione e formazione dei lavoratori anche al fine di rendere noto: la nocività del rumore,le procedure di lavoro meno rumorose, il rischio dell’esposizione indiretta;nn• addestramento dei lavoratori sul corretto e scrupoloso utilizzo dei DPI-u.  nnI luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore sopra i valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Per la redazione del DVR è possibile utilizzare la scheda bibliografica di riferimento ASB.01.10 contenuta nel CD-ROM in dotazione al presente manuale, nella quale è disponibile una serie di misure di prevenzione tecniche e organizzative: è necessario però adeguare tale scheda alla realtà aziendale. Le misure presenti nella scheda possono costituire il programma di misure tecniche e organizzative elaborato nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 81/2008; le eventuali altre misure particolari previste per i singoli cantieri possono essere riportate ai punti 6.2. e 8.dei modelli di POS e di PSS proposti nel presente manuale. La redazione delle schede di gruppo omogeneo di lavoratori completa il DVR con le informazioni sintetiche anche relative ai DPI-u, alla sorveglianza sanitaria e all’informazione, formazione e addestramento.

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