Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

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Il Datore di Lavoro/RSPP, sulla base della valutazione dei rischi, identifica, seleziona e assegna i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari. Definisce le modalità di consegna e conservazione degli stessi al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,in tutte le condizioni lavorative.nnL’identificazione dei DPI deve essere fatta in collaborazione con il medico competente.nnL’utilizzo dei DPI deve essere richiesto anche al personale delle aziende che eseguono lavori in appalto per il Datore di Lavoro, ove prescritto nel DUVRI.nnI DPI devono essere conformi alla legislazione ed alla norme tecniche ad essi applicabili ed in particolare:nn• essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle normative vigenti;nn• tenere conto delle esigenze ergonomiche;nn• in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia.nnIl Datore di Lavoro/RSPP:nn• definisce sulla base della valutazione dei rischi, assieme al Medico Competente se nominato,il tipo e le caratteristiche minime dei DPI;nn• dispone la consegna, la verifica dell’efficienza e del corretto uso dei DPI;nn• informa il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge;nn• ove necessario forma ed addestra i lavoratori al corretto uso dei DPI , l’addestramento è obbligatorio per i lavoratori che utilizzano DPI di III categoria (D.Lgs. 475/92);nn• informa gli RLS/RLST sugli esiti delle valutazioni e sulle scelte adottate in materia di DPI nel corso degli incontri con il medico competente.

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