Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso.

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Il Datore di Lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi ed in funzione all’attività dell’azienda,sentito il medico competente e consultato il RLS/RLST, designa gli addetti alle emergenze:nnantincendio, evacuazione, primo soccorso. Il DL, individuati gli addetti antincendio ed al primo soccorso, deve provvedere alla loro formazione in conformità alla legislazione,prima di affidare gli incarichi. A questi soggetti vengono affidati i compiti di intervento previsti all’art 18 lettera b) e artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008. I loro nominativi sono comunicati a tutti i lavoratori. I lavoratori designati non possono rifiutare di ricoprire il ruolo a loro assegnato, se non per giustificato motivo.nnIl numero degli addetti deve essere sufficiente alle esigenze aziendali in modo da assicurarne la presenza durante l’attività lavorativa tenendo presente la possibilità di assenza per ferie, malattia, permessi dei singoli addetti.nnUna persona,compreso il DL, può anche ricoprire più ruoli.

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