Art. 234 Definizioni D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Agente Cancerogeno
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
Agente Mutageno
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
La valutazione dei rischi deve tener conto, in particolare:
– delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza;
– dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
– della loro concentrazione;
– della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
SICURWEB propone totalmente on-line la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni e la redazione di tutta la modulistica richiesta dal Titolo IX Sostanze Pericolose Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per la valutazione del livello rischio esposizione (esposto/NON esposto) sono state adottate le linee guida ISPRA.
Saranno identificati i seguenti fattori:
• P, fattore di protezione collettiva
• S, stato chimico-fisico
• T, temperatura di processo
• Q, quantità utilizzata
• E, tempo di manipolazione
• F, frequenza di utilizzo
STAMPE IN RTF
Stampa scheda valutazione
DVR (Documento Valutazione rischi)
Registro degli esposti
Cessazione attività.