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- Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
- Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fortemente legate ad una matrice
- Incapsulamento e confinamento di materiali che si trovano in buono stato
- sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto
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nnrnA queste attività si aggiungono poi nel caso si trovino a contatto con amianto lavoratori come:rnnn
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- Meccanici
- Idraulici
- Lattonieri
- Elettricisiti
- Muratori
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nnrnIn ognuno dei sopracitati casi la Circolare ricorda di assicurare le misure igieniche previste dall’articolo 252 del D.Lgs 81/08 ss.mm.e ii. con particolare riguardo per Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie. Definisce inoltre chiaramente quali siano gli ambiti e i parametri di calcolo per definire un’opera capace di rinetrare nella categoria ESEDI, nei quali parametri è compresa un’obbligatoria valutazione del rischio preliminare.nnNella valutazione di cui all’articolo 248 e 249 comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui all’art 249 comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, riguardanti Notifica, Sorveglianza sanitaria, Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.nn 
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