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Articolo 3nn1. Lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1,lettera a) e’ consentito alle aziende che abbiano ricevuto l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all’allegato I che fa parte integrante del presente decreto.nnnn2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato II che fa parte integrante del presente decreto.nn3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate anche all’effettuazione della sperimentazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), a condizione che sia fornita la documentazione di cui al punto 1.2.2 dell’allegato II.nn
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