ARTICOLO 7

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Articolo 7nn1. I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente:nnnna) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all’articolo 6;nnnnb) entro diciotto mesi:nn1) a dotare ogni luogo isolato dell’infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso;nn2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia;nn3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;nnnnc) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.nnIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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