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Articolo 7nnl . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attivita’ al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attivita’ di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.nn2. Ove le attivita’ di cui al comma precedente siano svolte dasoggetti che abbiano una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.nn3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste.nn
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