Articolo 5

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Articolo 5
nn1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attivita’ di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche’ siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.nnnn2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonche’ degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorita’ competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi’ le modalita’ di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.nnnn3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d’intesa le modalita’ dello svolgimento delle attivita’ di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all’art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonche’ le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l’individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

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