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Articolo 1nn1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:nnnna) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita’ di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all’art.5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonche’ attivita’ di formazione e addestramento, nelle stesse materie;nnnnb) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;nnnnc) «informazione»: complesso di attivita’ dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita’ operative;nnnnd) «addestramento»: complesso di attivita’ dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi,anche di protezione individuale, nonche’ le misure e le procedure di intervento;nnnne) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attivita’ di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria
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