INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

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Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: nnnna) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; nnnnb) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; nnnnc) l’INAIL; nnnnd) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; nnnne) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; nnnnf) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; nnnng) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; nnnnh) gli enti bilaterali, quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; nnnni) i fondi interprofessionali di settore; nnnnj) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. nnQualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’ intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. nnNOTA: nnLe associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione. 

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