AGGIORNAMENTO

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Con riferimento ai lavoratori, e’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.nnNei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia’ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:nn– approfondimenti giuridico-normativi;nn– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;nn– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;nn– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.nnCon riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.nnCon riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.nnAl fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita’ sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi’ previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.nnNell’aggiornamento non e’ compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e’ ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

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