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Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.nnCon riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4,si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:nnnna. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:nnqualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituiscecredito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;nnqualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale;nnla Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.nnQualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gia’ effettuata; tale Formazione Specifica dovra’ essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.nnNota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), puo’ essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalita’ concordate tra il somministratore e l’utilizzatore.nnIn particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore.nnIn difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo e’ a carico dell’utilizzatore.nnnnb. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:nne’ riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.nnnnc. formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a.nnnnLa formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.nnIl datore di lavoro e’ comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verra’ ricoperta dal lavoratore assunto.nnIn ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validita’ fintanto che non intervengono cambiamenti cosi’ come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.nnLa formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
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