Il 12 gennaio 2017 decorrono i termini per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le regole stabilite dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. All’aggiornamento sono tenuti i datori di lavoro che ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 7 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) , svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, nonché i dirigenti, i preposti ed i lavoratori. L’aggiornamento, in relazione a quanto stabilito dal citato accordo, deve essere effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo stesso che è stata fissata dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta l’11 gennaio 2012.
Aggiornamento dei datori di lavoro
Per i datori di lavoro l’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio, individuata in 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio alto. Rientrano nella prima categoria le attività riguardanti, ad esempio, assicurazioni, alberghi, studi professionali, commercio, ecc.. Rientrano nella seconda categoria, le attività agricole, trasporti, pubblica amministrazione, istruzione. Rientrano, infine, nella terza categoria, le attività industriali, quali costruzioni, tessili, abbigliamento, legno, auto e così via.
Sono competenti a fornire e certificare la formazione, le Regioni, le Asl, le Università, l’Inail, la Scuola superiore della a, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ordini e collegi professionali.
Nei corsi di aggiornamento devono essere trattati argomenti di approfondimento tecnico organizzativi e normativi, sistemi di gestione, le fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico. L’aggiornamento può avvenire secondo le modalità di apprendimento e-learning.
Aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti
Con riferimento all’aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti, la durata minima per le tre categorie è di 6 ore. Con riferimento ai preposti, l’aggiornamento, secondo quanto precisato dal punto 8 dell’Accordo in esame, è da considerarsi aggiuntivo con riferimento alla specifica funzione.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Né è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Anche in questo caso l’aggiornamento, che dovrà riguardare approfondimenti giuridico-normativo, aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori, aggiornamento sulla gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione, può essere organizzato e certificato dagli enti ai quali si è fatto riferimento per i datori di lavoro.
In ordine alle modalità per ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte, non superiore ad un terzo del percorso (pari a 2 ore) potrà essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie oggetto dell’aggiornamento e che prevedano una verifica finale di apprendimento.
Lavoratori, preposti, dirigenti: a chi si applica l’obbligo
Obbligo di 6 ore entro il 11 gennaio 2017 (nota ACCORDO 25/07/2012: si ritiene che i 5 anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo l’11/01/2012) per:
- LAVORATORI GIÀ ASSUNTI con formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all’Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 e, s.m.i. art. 37).
- PREPOSTI GIÀ ASSUNTI O NUOVO RAPPORTO DI LAVORO PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA con formazione già effettuata al 11/01/2012 e fatta dopo il 11/01/2007, documentata correttamente, rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all’Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni art. 37).
- DIRIGENTI GIÀ ASSUNTI O PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA con formazione già effettuata al 11/01/2012, documentata correttamente e conforme a art.3 DM 16/01/97 o modulo A per RSPP (rif. accordo 11/01/2006).