rn
l 25 gennaio 2011, con nostra nota n. 16/2011, abbiamo fornito una serie di indicazioni rispetto al Decreto interministeriale del 13 gennaio, attuativo del Fondo vittime amianto.nn nn Nelle nostre osservazioni segnalavamo, con riguardo ai beneficiari, l’esclusione dei titolari di indennizzo per danno biologico (6 – 15%) e come, tale esclusione, a nostro avviso determinasse una ingiustificata disparità di trattamento fra chi si è comunque ammalato per l’esposizione all’amianto. nn nn Ciò, tra l’altro, appare ancor più discriminatorio dal momento che il decreto, come è noto, prevede il beneficio anche per coloro che sono titolari di “rendita unificataâ€; paradossalmente, quindi, mentre si tagliano fuori coloro affetti da patologie asbesto correlate, si riconosce l’accesso al Fondo anche ai lavoratori che si sono ammalati per altre ragioni professionali e per i quali la patologia da amianto incide in minima parte (anche solo l’1%).nn nn Abbiamo esaminato la questione con la nostra consulenza legale nazionale che ha pienamente condiviso le nostre perplessità , ravvisando, sotto il profilo costituzionale, elementi di illegittimità .nn nn Pubblichiamo pertanto il parere dei legali ove, come potrete rilevare, sono evidenziate le fattispecie per le quali si ritiene possibile avanzare il contenzioso, ovvero nei confronti di:nn nn – coloro che, a seguito della capitalizzazione della rendita, (di cui all’art. 75 T.U.1124/1965), non risultano beneficiari della renditann – coloro che a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 38/2000 hanno ricevuto l’indennizzo in conto capitale trovandosi nella fascia 6-15% d’invalidità .nn nn I casi sopra esaminati non saranno pertanto presi sicuramente in considerazione dall’Inail ai fini della corresponsione del beneficio, trattandosi di “non titolari di renditaâ€.nn nn Si è pertanto dell’avviso che, in tali ipotesi, possa essere avanzata, sin da ora, apposita domanda e dopo il necessario iter amministrativo (di cui all’art. 7 del D.M.) far valere in sede giudiziaria i vari profili di costituzionalità .nn nn Stiamo predisponendo un fac-simile di domanda e di ricorso che troverete prossimamente su SIINCA3.nn nn Vi informiamo inoltre che, la Direzione Generale dell’Inail ha già avviato, a livello centrale, le attività utili alla individuazione della platea dei beneficiari del Fondo attraverso le codifiche nosologiche; contestualmente, laddove le codifiche non hanno consentito di individuare con certezza l’esistenza di una malattia asbesto correlata sono state avviate le necessarie verifiche a livello territoriale. Questo, per il momento, è quanto ci è stato comunicato dall’Istituto, ma torneremo sull’argomento non appena avremo informazioni più dettagliate.
rnnnCGIL