Contenuti minimi del percorsi formativi RSPP

Contenuti minimi del percorsi formativi rspp

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ACCORDO SULLA DURATA E SUl CONTENUTI MINIMI DEl PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEl SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008). Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

  1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. responsabili e gli addetti dei servizi dì prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.

Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato Il.

  1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI Al FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA Al CORSI DI FORMAZIONE

L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra le Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato ne! supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; laurea conseguita nella classe USNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-8-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e te relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Nell’allegato l è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

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