SPP per le imprese di costruzioni

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    Nelle imprese di costruzioni che hanno contemporaneamente piu’ cantieri è opportuno affiancare al RSPP gli ASPP (Addetti al SPP) presenti nei vari luoghi di lavoro. Gli ASPP devono possedere le capacità ed i requisiti professionali specificati all’art. 32 del D. Lgs. 81/08.     

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                                                                                 L’SPP è interno?

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    In genere nelle imprese di costruzioni il SPP è  costituito da personale interno, anche se l’obbligo del SPP interno si applica solo alle imprese con più di 200 dipendenti. Se le risorse all’interno dell’azienda non sono sufficienti è possibile ricorrere a persone o servizi esterni in possesso delle capacità necessarie e dei mezzi adeguati in relazione alle caratteristiche dell’impresa. Sono possibili anche soluzioni intermedie nelle quali una serie di incarichi possono essere affidati a consulenti esterni; tale situazione si verifica laddove sia richiesto l’apporto di tecnici con specifica esperienza nella definizione di procedure legate a particolari fattori di rischio (come ad esempio i Comitati Paritetici Territoriali). Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio di prevenzione e protezione è obbligatorio in tutte le aziende in cui sono impiegati lavoratori. Il servizio di prevenzione e protezione ha la funzione di supportare il datore di lavoro in tutti gli adempimenti legati alla gestione della sicurezza e dell’igiene nell’ambiente di lavoro. Nelle azienda più piccole il SPP può essere costituito dal solo Responsabile del servizio. In tutti i SPP il datore di lavoro deve individuare il Responsabile di tale servizio (RSPP).Per il settore edile nelle imprese fino a 30 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente tale compito a condizione di aver partecipato ad un apposito corso di formazione in materia (il corso non è obbligatorio solo nel caso in cui la nomina del datore di lavoro a svolgere tale compito sia stata notificata agli organi di Vigilanza prima del 1/1/1997). Il RSPP (qualora diverso dal datore di lavoro) deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti fissati dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo del 26.01.06 stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni; se le risorse sono insufficienti l’incarico può essere conferito a persone esterne all’azienda stessa.

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