Il datore di lavoro è il il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.nnPer unità produttiva si intende uno stabilimento o una struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.nnrn
rnnnSocietà semplice (SS): Sono titolari della società tutti i soci che hanno poteri di amministrazione e di rappresentanza disgiunta (di regola) o congiunta. I soci possono nominare, nel contratto sociale o con patto separato, uno o più soci come amministratori/rappresentanti.nnSocietà di fatto (SdF): trattandosi di una società creata oralmente o tacitamente, ne sono amministratori/responsabili i fondatori.nnSocietà in nome collettivo (SNC): Analogamente alla società semplice, gli amministratori rappresentanti sono tutti i soci salvo che nell’atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri di amministrazione e rappresentanza.nnSocietà in accomandita semplice (SAS) I soci accomandatari sono illimitatamente responsabili.nnL’amministrazione/rappresentanza spetta a ciascuno di essi salvo che nella ragione sociale ne vengano indicati specificamente solo uno o più di essi come amministratori/rappresentanti.nnSocietà per azioni (SpA) : la rappresentanza e l’amministrazione spettano al consiglio di amministrazione che normalmente delega questi poteri a uno o più amministratori delegati o direttori generali.nnSocietà in accomandita per azioni (SapA): la rappresentanza e l’amministrazione sono attribuite analogamente alle SpA; i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili.nnSocietà a responsabilità limitata (SRL): gli amministratori vengono nominati tra i soci nell’atto costitutivo (salvo che lo stesso atto non preveda direttamente); agli amministratori spettano anche i relativi poteri di rappresentanza.nnÈ quindi possibile, in funzione della forma societaria, che più persone possano essere considerate datori di lavoro. Nel caso in cui esistono più soggetti con poteri di rappresentanza, è opportuno che le competenze e le relative responsabilità proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza vengano indicate a capo di un solo soggetto, onde evitare che eventuali sanzioni vengano poste a carico di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza.nnÈ altresì possibile che le competenze e le responsabilità del datore di lavoro possano essere trasferite, con apposita delega, ad altro soggetto idoneo (es. dirigente).nnVa infine ricordato che quasi tutta la normativa sulla sicurezza e l’igiene del lavoro responsabilizza il datore di lavoro con sanzioni penali in caso di inosservanza che ricadono comunque sulla persona (o persone) fisica, inoltre il nuovo T.U., nel caso di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, estende agli Enti la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/01.