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Partiamo dalle definizioni date dal d lgs 81/08 e s.m.i. all’articolo 2 lettere r)e s):nnr) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;nns) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;nnquindi, il pericolo è una modalità dannosa ad esempio di una macchina, ad esempio una sega, di una situazione di lavoro, ad esempio una stanza riempita di sostanze chimiche, di un modo di comportarsi, ad esempio camminare su una fune tesa.nnIl rischio invece nasce quando contemporaneamente si ha un pericolo ed un lavoratore esposto.nnNon è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l’esposizione al pericolo, cioè il rischio.
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