Obblighi di sicurezza in caso di somministrazione di lavoro

Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?nn(Risposta a quesito del 30 marzo 2010)nnLa disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina appunto la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art.20 del d. lgs. 276 del 2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore. La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.nn(FAQ Ministero del Lavoro)