Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’azienda si è data allo scopo di ridurre i propri costi ed aumentare i propri benifici. Gli scopi del SGSL sono infatti di: – ridurre i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti, i clienti, i fornitori, i visitatori, ecc.; – aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa; – contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; – migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa. Gli step fondamentali per un sistema di gestione sono: la pianificazione/programmazione, l’attuazione, il monitoraggio ed infine il riesame e miglioramento. Dalla lettura dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 si evince che se l’Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, è sollevata dalla responsabilità amministrativa. È l’articolo 30 del Testo Unico che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione: Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; [i]b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; tadalafilgenericmax g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.  2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.  In particolare, come si vede, al comma 5 di tale articolo è specificato l’SGSL come un modello di organizzazione aziendale conforme a quanto disciplinato da tale articolo   un altro aspetto, da sottolineare, è la possibilità di finanziamenti, come specificato dal comma 6 dell’articolo 30: 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. L’SGSL può essere certificato da un terzo organismo indipendente ai sensi della norma internazionale Ohsas 18001:2007. Avere un sistema Sgsl certificato (con riferimento alla norma internazionale Ohsas 18001:2007) testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro; cioè, avere un sistema SGSL costituisce un elemento positivo a favore dell’impresa nel momento in cui il magistrato dovrà valutare se esistano o meno gli estremi per contestare all’impresa la responsabilità amministrativa (lo stesso D.Lgs.81/08 all’articolo 30 lo specifica). Quindi, i vantaggi per l’impresa che adotta un SGSL sono la possibilità del finanziamento (art 11 D.Lgs. 81/08) e la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità amministrativa. Non solo, sotto il profilo interno l’adozione di un sistema SGSL porta sicuramente ad una migliore competitività per le imprese mediante la razionalizzazione dei processi, la riduzione degli sprechi, la migliore utilizzazione delle risorse ed una valorizzazione del capitale umano, fattore rilevante nei costi di impresa, verso l’esterno, d’altra parte, il fatto che l’impresa adotti un sistema di gestione della sicurezza comporta senz’altro un vantaggio dal punto di vista della valutazione che i soggetti esterni, pubblici o privati, si trovano a fare dell’impresa considerando soprattutto gli obblighi legislativi (l’attualissimo Testo Unico sulla Sicurezza) Il D.Lg.vo 231/2001 ha introdotto la “responsabilità amministrativa degli Enti” per alcuni reati di particolare rilevanza sociale, commessi da membri stessi degli Enti, fermo restando quanto previsto per la responsabilità civile e penale. Se un’azienda dimostra di aver attuato un SGSL decade il 231. Infatti, come previsto dall’articolo 7 del Dlgs. 231/01, gli Enti per prevenire e tutelarsi possono adottare ed efficacemente attuare “modelli di organizzazione, gestione e controllo”. Il Dlgs stabilisce che gli Enti devono dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, primad ella commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirlo.