SGSL e d lgs 81

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Dalla lettura dell’articolo 30 si evincono immediatamente i benefici che derivano dall’attuazione di un modello di organizzazione e di gestione. Infatti, testualmente, tale articolo parla di “modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.nnSi sottolinea comunque che non vi è l’obbligo di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Inoltre, non bisogna confondere l’attivazione di un SGSL con l’adempimento agli obblighi del D.Lgs. 81/08. Ma, è anche vero che l’adozione di un SGSL comporta senz’altro dei benefici e vantaggi economici non solo per l’azienda che lo adotta, ma, anche per l’intera collettività.nnBasta pensare ai costi derivanti dalla non sicurezza che si possono distinguere in costi diretti e costi indotti.nnTra i costi diretti: perdita di produzione; danni alle strutture ed ai macchinari; formazione per il personale sostitutivo; ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione; aumento del premio di assicurazione; spese legali; rimborso danni.nnCosti indotti: danno di immagine; insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi; demotivazione del personale; problemi giudiziari.nnUn SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è prefissata in una efficace prospettiva costi/benefici.nnGli scopi del SGSL sono, infatti, di:nn– ridurre progressivamente i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o clienti, fornitori, visitatori, ecc;nn– aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione; nn– contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;nn– migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.nnUn sistema di gestione della sicurezza include la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per pianificare, sviluppare, raggiungere, verificare, riesaminare e mantenere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.nnUn aspetto importante da sottolineare è che lo scopo del modello di organizzazione e di gestione della sicurezza è quello di descrivere ciò che deve essere regolato ma il come debba essere realizzato è legato specificatamente alla singola unità produttiva in base alle caratteristiche della sua organizzazione. Quindi, non esiste un SGSL universale, ma ogni SGSL deve essere concepito su misura, a seconda delle dimensioni, del settore e dei rischi, della singola unità produttiva.nnL’art. 30 al comma 6, per incentivare l’adozione di modelli organizzativi e gestionali nelle imprese fino a 50 lavoratori prevede tale attività come finanziabile ai sensi dell’articolo 11. nnL’utilizzo di strumenti informatici costantemente aggiornati costituisce un valido aiuto per le imprese che devono adeguarsi in termini organizzativi e di adempimenti alle disposizioni normative vigenti.

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