Obbligo di individuare i preposti
La legge 215/2021 introduce un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che ora con l’introduzione della lettera b-bis nell’art 18 devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’articolo 19. In sostanza, i datori di lavoro e/o i dirigenti devono ora indentificare il preposto in modo chiaro, con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: formale nomina o incarico).
Emolumenti aggiuntivi al preposto.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività svolte. Se nei contratti o accordi non riportano (per il momento) cifre aggiuntive per l’attività di preposto, questi riceverà solo l’indennità per la mansione svolta (indennità relativa alla sua mansione di coordinamento di altri lavoratori)
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (Art.18 comma 1b-bis). questi significa ad esempio, che il preposto può sospendere l’attività lavorativa, anche causando danni all’azienda, ma per questo non può subire pressioni o pregiudizio da parte del datore di lavoro.
Compiti del preposto cosa cambia e/o si aggiunge
Tra i nuovi obblighi del preposto: soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature, ecc. vi sono i seguenti:
intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Le tempistiche di aggiornamento dei preposti passano da 5 a 2 anni
Il datore di lavoro (inserito ex novo), i dirigenti e i preposti riceveranno una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le caratteristiche di questa formazione saranno anch’esse definite dall’accordo Stato Regioni previsto entro il 30 giugno 2022.
Inoltre vengono ridefinite le modalità di formazione e l’aggiornamento dei preposti dal c. 7-ter: le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale.
Quindi, cambia la cadenza dell’aggiornamento, che dovrà avvenire ogni 2 anni, e in generale le modalità formative, che dovranno essere esclusivamente in presenza, eliminando di fatto la possibilità sin qui prevista di svolgere almeno una parte del percorso formativo in modalità e – learning.
La figura
Il preposto è una figura professionale che ha il compito di gestire e coordinare la sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda o di un’organizzazione.
Deve avere le competenze tecniche e le conoscenze giuridiche necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il preposto deve essere in grado di identificare i rischi sul lavoro, definire misure preventive e correttive, organizzare la formazione dei lavoratori sulla sicurezza, e monitorare costantemente l’applicazione delle procedure di sicurezza.
Inoltre, il preposto per la sicurezza deve essere in grado di collaborare con le autorità preposte al controllo sulla sicurezza, e di comunicare correttamente le informazioni sulla sicurezza ai lavoratori e ai dirigenti dell’azienda.