Preposto di fatto

Il termine “preposto di fatto” non è molto comune, ma potrebbe riferirsi a una persona che, sebbene non abbia formalmente il titolo di “preposto”, svolge in realtà le funzioni di un preposto o di un supervisore all’interno di un’organizzazione.

Il Preposto di fatto. Il nuovo ruolo del preposto nel perseguire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come si individua. dirigere.
Il Preposto di fatto

In altre parole, il preposto di fatto è una persona che ha il potere e l’autorità di assumere decisioni e di dirigere il lavoro di altri dipendenti, anche se formalmente non ha il titolo o la posizione gerarchica di preposto o supervisore. Spesso questo avviene quando un’organizzazione non ha abbastanza risorse per assumere un supervisore a tempo pieno, ma delega queste responsabilità a un dipendente di fiducia che ha dimostrato di avere le capacità e la conoscenza per gestire i suoi colleghi.

Tuttavia, è importante sottolineare che se un preposto di fatto non ha le competenze o la formazione necessarie per assumere il ruolo di supervisore, ciò può comportare problemi di responsabilità legale per l’organizzazione, poiché i dipendenti potrebbero non essere adeguatamente protetti e assistiti dal loro “preposto di fatto”.


Il nuovo ruolo del preposto nel perseguire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ci soffermiamo sulle modifiche al dl D.Lgs 81/08, introdotte dalla legge 215/2021 dei suoi compiti, su quali sono le responsabilità del datore di lavoro e le modalità operative per attuare le nuove norme.

Chi è il preposto

Preposto è definito all’art.2 comma 1 del D.Lgs 81/08 lettera e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Esempi di preposto; capo-ufficio, il capo-reparto, il capo-cantiere, il capo-turno. Ma anche la persona più esperta in ogni squadra di pulizie, in generale e semplificando: quella persona verso cui il lavoratore si rivolge quando:

  • ha un problema da risolvere;
  • deve essere istruito all’esecuzione di un compito;
  • non conosca una procedura o non abbia una determinata informazione;
  • abbia bisogno di istruzioni operative (cosa fare e come);
  • stia eseguendo un’attività seguendo modalità non conformi alla normativa o alle disposizioni aziendali.

Come si individua il preposto?

Va individuato con riferimento alle reali mansioni esercitate, ed è chiunque si trovi in una posizione di supremazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.

La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma di fatto è chiunque sovrintende altri lavoratori.

L’ articolo 299 del D.lgs. 81/08 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” ci dice: “Le posizioni di garanzia (sanzioni penali) relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”


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Legge 215/2021

Con il decreto di ottobre 146/2021 sono state potenziate le attività di vigilanza ed è stato rivisto l’istituto della sospensione delle attività imprenditoriali.

A dicembre, in sede di conversione in Legge 215/2021 del citato decreto, sono state confermate e ampliate le precedenti disposizioni con l’introduzione di importanti novità in materia di formazione.

Con la modifica del c. 1 dell’art 19 viene definita una nuova regolamentazione dei compiti che nell’ambito delle sue funzioni di sovrintendente sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.