Formazione salute e sicurezza

Bando formazione salute e sicurezza sul lavoro per il 2022 2023 dell’INAIL, destinato a finanziare la realizzazione ed erogazione di corsi di formazione tematici a contenuto prevenzionale per i lavoratori.

BANDO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA LAVORO 2022 2023

L’INAIL dà il via al bando formazione sicurezza per sostenere interventi formativi tematici regionali o provinciali, per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Istituto, con comunicato stampa del 12 ottobre 2022 ha ufficializzato l’avvio della misura annunciando la pubblicazione degli avvisi pubblici regionali o provinciali rivolti ai soggetti proponenti, al fine di diffondere ed implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.

L’erogazione delle attività formative verrà garantita da organismi formativi a livello regionale o provinciale in possesso dei requisiti specificati negli avvisi regionali o provinciali. Il bando, in attuazione dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché del disposto dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha a disposizione risorse complessive pari a 13.957.710 euro secondo al ripartizione regionale e provinciale consultabile in questo documento. I soggetti erogatori della formazione, infatti, possono ottenere un contributo compreso da un minimo di 20.000 a un massimo di 140.000 euro. Ma vediamo, più nel dettaglio, in cosa consistono i corsi erogati, chi dovrà seguirli, di che argomenti tratteranno e chi sarà a doverli assicurare.

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A CHI SI RIVOLGONO I CORSI DI FORMAZIONE

I destinatari delle attività formative del bando salute e sicurezza INAIL 2022 sono:

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
lavoratori;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE

Possono offrire i servizi formativi i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale o provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali o provinciali, in particolare si tratta di:

soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella Regione in cui si svolge il progetto;
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori. Queste ultime potranno partecipare direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;
ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e successivi.

QUANTO DURANO I CORSI

I percorsi avranno una durata variabile. Per la formazione ricolta ai lavoratori, i corsi dureranno:

12 ore, nel caso di corsi obbligatori;
4 ore, nel caso di corsi facoltativi.
Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quelli per la sicurezza territoriale e del sito produttivo, ma anche per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i progetti dureranno:

16 ore, nel caso di corsi obbligatori;
16 ore, nel caso di corsi facoltativi.