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Quando si parla di formazione dei lavoratori per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro ci riferiamo all’art.37 del D.Lgs 81/2008 di cui l’Accordo Stato-Regioni definisce i percorsi. nnPercorsi qualificanti, che demandano alla parte di responsabilità il lavoratore, qualunque attività svolga all’interno della catena produttiva.nnFormare alla sicurezza significa suscitare consapevolezza e coscienza, dare i mezzi necessari perché questo avvenga in modo proattivo, empirico e non avvalersi solo di una formazione astratta, formale e fine a sé stessa, insomma infondere quella cultura alla sicurezza così tanto decantata ma ancora molto poco praticata. nnAffermazioni che si traducono in termini formativi, nel dare il giusto equilibrio tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, ponendo il lavoratore/discente in una posizione di centralità lungo il percorso di acquisizione delle nozioni e informazioni necessarie attraverso una forte interazione e, lì dove venisse meno, incentivarlo con esercitazioni, lavori di gruppo e richiedendo delle prove pratiche o effettuare simulazioni di rischi che possono presentarsi nei luoghi di lavoro.nnIl lavoratore deve essere messo nelle condizioni di poter operare avendo piena cognizione della sua mansione e del suo ruolo nella catena produttiva, delegando a lui la sua parte di onere all’interno dell’azienda la quale, a sua volta, deve assicurare il pieno assolvimento delle norme e delle pratiche per prevenire i rischi e gli incidenti. nnDa ciò si evince quanto il rapporto per la creazione di una ambiente professionale più sicuro sia bidirezionale e quanto ciascuno possa addurre il proprio impegno perché ciò sia possibile.
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