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Con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 viene data attuazione all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.nnSi disciplinano la durata, i contenuti minimi, la modalità della formazione e dell’aggiornamento. nnNell’accordo si fa esplicito riferimento all’e-learning e per la prima volta differenziata dalla modalità FAD (Formazione a Distanza) non più ammessa come modalità formativa efficace. nnLa sostanziale differenza tra i due sistemi è posta nella maggiore o minore rilevanza che viene data all’interlocutore, al suo coinvolgimento attivo di interazione e scambio dinamico, nonché della costante presenza dell’apparato formativo costituito da tutti i soggetti operanti nel settore: insegnanti, docenti, tutor, ricercatori, esperti di settore, ma anche amministratori di sistema. nnLa FAD, propriamente intesa sino ad oggi, risponde ad una modalità di autoformazione del discente ma soprattutto ad un iniziale e sperimentale utilizzo dei nuovi mezzi comunicativi nel mondo formativo “tout courtâ€. nnOggi con le nuove tecnologie di personalizzazione (web 2.0) e possibilità di scambio informativo in modo strutturato (chat) e/o semistrutturato (forum, blog), ci si avvale di queste in una dimensione formativa più articolata, apparentemente più complessa, ma sicuramente molto più vicina a quella che è la concezione di formazione e apprendimento comunemente assunta, di quanto non si creda in apparenza
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