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Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate.
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La legge in vigore dal 10 febbraio 2013, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla presatzione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Sono escluse anche le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.
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La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano la “professione non organizzata in ordini o collegiâ€, ossia l’attività economica volta a prestare servizio o opere a favore di terzi esercitata abitualmente in prevalenza mediante lavoro intellettuale. Elementi chiave dell’esercizio della professione sono l’autonomia, competenze e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, correttezza, buona fede, ampliamento e specializzazione dei servizi e responsabilità del professionista.Â
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E’ consentito al professionista di esercitare la sua professione scegliendo tra la forma individuale, associativa, societaria, cooperativa o del lavoro dipendente. I professionisti possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, con base volontaria senza vincolo di rappresentanza esclusiva, per valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto di regole deontologiche, agevolando scelta e tutela degli utenti e rispettando le regole sulla concorrenza.
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