rn
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori .nnLe nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.nnE’ importante la data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale in quanto in base al Decreto Legge n. 57 del 12/5/2012, il termine entro il quale le aziende fino a 10 lavoratori possono ricorrere, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, all’autocertificazione dei rischi già fissato al 30/6/2012 è stato slittato fino a tre mesi dopo tale entrata in vigore del decreto medesimo. Trascorso tale termine cessa il regime dell’autocertificazione della valutazione dei rischi e la stessa dovrà obbligatoriamente essere fatta sulla base delle procedure standardizzate. nnIl comma 5 di tale articolo 29 prevedeva che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (e facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti) effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.nnFino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potevano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.nnNon essendo ancora disponibili le procedure standardizzate richiamate, il decreto ha espressamente previsto che l’autocertificazione sarà ammessa “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 “.nnPertanto, in attesa della pubblicazione delle procedure, e comunque sino al 31 dicembre 2012, le aziende sino a 10 dipendenti potranno assolvere l’obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazionenn– Scarica testo delle procedure standardizzatenn– Vedi anche
rn