2° CASO – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

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Per i cantieri temporanei e mobili l’idoneità tecnico – professionale si intende “idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” (art. 89 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).nnnnATTENZIONEnnNei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la verifica dell’idoneità tecnico professionale si effettua mediante le seguenti modalità:nn· acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato,nn· acquisizione dell’autocertificazione del possesso degli requisiti previsti dall’allegato XVIInn

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